Art. 361 
 
                             Allegato S 
 
Lavori di stabilita', di straordinaria manutenzione  e  di  ordinario
mantenimento 
1. L'amministrazione militare provvede  direttamente  per  mezzo  dei
propri organi tecnici, in  aderenza  alla  normativa  vigente  per  i
lavori del  genio  militare,  all'effettuazione  di  tutti  i  lavori
concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione, nonche' di
quelli di ordinario mantenimento  da  effettuarsi  in  occasione  del
cambio di utenza. 
2. I lavori di stabilita' o di straordinaria manutenzione sono quelli
la  cui  necessita'   si   manifesta   saltuariamente   e   dipendono
essenzialmente dalle condizioni  di  stabilita'  dell'immobile  o  da
cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero  fabbricato
o comprensorio. In particolare essi riguardano: 
a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai,  coperture  e
strutture similari; 
b) rifacimento di strade, piazzali, cortili e aree similari; 
c) ripristino degli impianti di adduzione acqua,  energia  elettrica,
gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino  agli  apparecchi
erogatori; 
d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di  acque
bianche e nere (eccetto lo spurgo); 
e)   riparazione    degli    impianti    autonomi/centralizzati    di
riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono,  antenna
televisiva, parafulmine e altri eventuali  impianti.  La  riparazione
degli impianti di cui sopra e' a carico dell'amministrazione militare
sempreche' questa li abbia a suo tempo forniti; 
f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno
degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia; 
g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetusta' o grave
guasto non imputabile  all'utente,  se  forniti  dall'amministrazione
militare; 
h) tinteggiatura periodica di  facciate,  infissi  esterni,  scale  e
locali comuni, in relazione al normale degrado. 
3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza  sono  quelli
che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono  stato  di
servibilita',  in  dipendenza   dell'uso   fattone   da   parte   del
concessionario cedente  al  quale,  in  ogni  caso,  fanno  carico  i
ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono  anche  le  piccole
trasformazioni e  i  miglioramenti  di  lieve  entita',  strettamente
legati all'esigenza del buono stato di servibilita' dell'alloggio.