Art. 181. Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l'Ente italiano per il diritto di autore puo' esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto. L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.