Art. 181. 
 
  Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed  a  quelle
demandategli da questa legge o altre  disposizioni,  l'Ente  italiano
per il diritto di autore puo' esercitare altri compiti  connessi  con
la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto. 
 
  L'ente puo' assumere per conto dello stato o  di  enti  pubblici  o
privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.