Art. 183. L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e' sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento. A tale autorizzazione non e' sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere. L'esercizio della attivita' di collocamento e' soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.