Art. 184. 
 
  Chiunque collochi in paesi stranieri  opere  italiane  drammatiche,
non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente  italiano
per gli scambi teatrali,  il  quale  trasmette  mensilmente  l'elenco
delle denuncie ricevute al Ministero della cultura  popolare  con  le
sue eventuali osservazioni e proposte. 
 
  L'Ente italiano per gli  scambi  teatrali  esercita  inoltre  altre
funzioni che gli sono demandate dal suo statuto. 
 
  All'Ente  italiano  per  gli  scambi  teatrali  si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 182.