Art. 56. Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonche' le relative pulegge motrici e mosse, che Ai trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m. 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano gia' in posizione inaccessibile, devono essere protetti sino a tale altezza. La protezione di tali organi ed elementi puo' essere anche costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purche': a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti piu' sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera; b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l'accesso nello spazio compresi fra il riparo e gli organi ed elementi in moto. Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocita' inferiore ai 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, puo' costituire pericolo. Per gli alberi e i contralberi, la protezione puo' omettersi quando, in relazione alla velocita' ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.