Art. 56. 
 
  Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le  funi  di  trasmissione,
nonche' le relative pulegge motrici e mosse, che Ai trovano in  tutto
o in parte ad altezza non superiore a m.  2  dal  pavimento  o  dalla
piattaforma del posto di  lavoro,  a  meno  che  non  siano  gia'  in
posizione inaccessibile, devono essere protetti sino a tale altezza. 
  La  protezione  di  tali  organi  ed  elementi  puo'  essere  anche
costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un
metro, purche': 
    a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle  parti  piu'
sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili  a  m.
0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano  l'altezza
della barriera; 
    b)  sia  costruita  in  maniera  da  rendere  impossibile,  senza
speciali manovre, l'accesso nello spazio compresi fra il riparo e gli
organi ed elementi in moto. 
  Per le cinghie di trasmissione azionate da motore  di  potenza  non
superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di  8  centimetri  di
larghezza o una velocita' inferiore ai 2  metri  al  minuto  secondo,
l'obbligo della  protezione  sussiste  solo  quando  la  cinghia,  in
relazione alle condizioni di  impianto  e  di  uso,  puo'  costituire
pericolo. 
  Per gli alberi  e  i  contralberi,  la  protezione  puo'  omettersi
quando, in relazione alla velocita' ed alla loro coppia motrice,  sia
da escludersi ogni pericolo.