Art. 56.
Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione,
nonche' le relative pulegge motrici e mosse, che Ai trovano in tutto
o in parte ad altezza non superiore a m. 2 dal pavimento o dalla
piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano gia' in
posizione inaccessibile, devono essere protetti sino a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi puo' essere anche
costituita da una barriera distanziatrice, della altezza di almeno un
metro, purche':
a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti piu'
sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m.
0,30 se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza
della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza
speciali manovre, l'accesso nello spazio compresi fra il riparo e gli
organi ed elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non
superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di
larghezza o una velocita' inferiore ai 2 metri al minuto secondo,
l'obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in
relazione alle condizioni di impianto e di uso, puo' costituire
pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione puo' omettersi
quando, in relazione alla velocita' ed alla loro coppia motrice, sia
da escludersi ogni pericolo.