Art. 57. Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura. Tale protezione puo' essere omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocita' in metri al minuto secondo sia minore di 80.