Art. 57. 
 
  Le cinghie e le funi di trasmissione  esistenti  sopra  passaggi  o
posti  di  lavoro  devono  avere,  sotto  il  tratto  inferiore,  una
protezione atta a trattenerle in caso di rottura. 
  Tale  protezione  puo'  essere  omessa  quando  il  prodotto  della
larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocita'  in  metri
al minuto secondo sia minore di 80.