Art. 58. 
 
  Quando le cinghie  o  le  funi  di  trasmissione,  aventi  notevoli
dimensioni o velocita', sovrastano o  sono  prossime  o  adiacenti  a
posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli  56  e
57 devono  essere  costruite  in  modo  da  resistere  alla  violenta
proiezione della cinghia o della fune  in  caso  di  rottura,  oppure
essere integrate da schermi aventi  forma,  dimensioni  e  resistenza
tali da conseguire lo stesso scopo.