Art. 204.
        (Attribuzioni del personale degli uffici periferici)

  I  capi  degli  uffici periferici delle amministrazioni dello Stato
esercitano  le  funzioni  attribuite  dalle  leggi alla competenza di
detti uffici.
  I   singoli   ordinamenti  stabiliscono  i  compiti  specifici  del
personale addetto agli uffici periferici.