Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.)
(Restituzione dei documenti)
1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi
dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata
immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente
restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed
espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della
violazione.
2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione
dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore, che procedera' alla restituzione dopo
la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice,
previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della
violazione.