Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) 
                    (Restituzione dei documenti) 
  1. Qualora la idonea sistemazione del  carico,  ordinata  ai  sensi
dell'articolo 164, comma 9, del  codice,  possa  essere  ripristinata
immediatamente,  i   documenti   ritirati   vengono   contestualmente
restituiti, previa  verifica  ad  opera  dell'organo  accertatore  ed
espressa annotazione sullo  stesso  verbale  di  constatazione  della
violazione. 
  2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo,  la  restituzione
dei documenti ritirati  deve  essere  richiesta  al  comando  da  cui
dipende l'organo accertatore, che procedera' alla  restituzione  dopo
la constatazione che il viaggio  puo'  essere  ripreso  nel  rispetto
delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma  9,  del  codice,
previa  espressa  annotazione  sul  verbale  di  constatazione  della
violazione.