Art. 363 (Art. 167 Cod. Str.)
(Accertamento della massa dei veicoli)
1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli
organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di
pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella piu'
vicina localita' in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica
pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa
privata, purche' in regola con le prescritte verifiche di legge.