Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.)
(Disposizioni applicabili)
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi
2, 3 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 luglio
1970, n. 579.
Note all'art. 364:
- La legge 12 agosto 1962, n. 1839 reca: "Ratifica ed
esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada, con annessi
protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre
1957".
- La legge 10 luglio 1970, n. 579 (Trasporto su strada
di merci pericolose) e' abrogata, a decorrere dal 1
gennaio 1993, dall'art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285.
Si elencano di seguito i decreti ministeriali emanati ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 579 del 1970 e le relative
materie in essi disciplinate:
Con decreti ministeriali 8 agosto e 9 agosto 1980
(Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980,
supplemento ordinario) sono state emanate norme di
progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e
particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli
cisterna da adibire al trasporto su strada rispettivamente
di materie pericolose che presentano pericolo di incendio,
di materie tossiche e corrosive.
Con decreto ministeriale 11 agosto 1980 (Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980, supplemento
ordinario) e' stato approvato il tipo di cisterna, le
specifiche per giunzioni saldate, i materiali, il modello
del libretto, il modello della dichiarazione di conformita'
del veicolo cisterna, il modello della dichiarazione di
conformita' della cisterna.
Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 (Gazzetta
Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1981) e' stata
determinata la competenza in materia di prove e verifiche
di approvazione e revisione delle cisterne per infiammabili
costruite in base alle norme preesistenti al decreto
ministeriale 8 agosto 1980.
Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1 ottobre 1982) e' stato disposto il
parziale adeguamento alle norme adottate con decreto
ministeriale 9 agosto 1980 delle cisterne costruite in base
a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle
classi 6.1 e 8.
Con altro decreto ministeriale 16 settembre 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 1 ottobre 1982) e' stato
disposto il parziale adeguamento alle norme adottate con
decreto ministeriale 8 agosto 1980 delle cisterne costruite
in base a norme preesistenti. Materie pericolose
appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e 8.
Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 280 dell'11 ottobre 1982), modificato dal
decreto ministeriale 31 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale 23
giugno 1984, n. 172), sono stati disposti la revisione e il
rilascio del libretto mod. MC 813 alle cisterne per il
trasporto di materie pericolose costruite ed approvate in
base alle norme preesistenti a quelle emanate con i decreti
ministeriali 8 e 9 agosto 1980.
Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1982) e' stata
disciplinata la immissione in circolazione, fino al 30
giugno 1983, di cisterne destinate al trasporto su strada
di materie pericolose appartenenti alla classe 6.1 (materie
tossiche) e classe 8 (materie corrosive). Il termine e'
stato prorogato al 31 dicembre 1983 dall'articolo unico
decreto ministeriale 21 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 19
luglio 1983, n. 196).
Con altro decreto ministeriale 27 novembre 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 1983) e' stata
disciplinata la immissione in circolazione fino al 30
giugno 1983 di cisterne, destinate al trasporto su strada
di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, costruite in conformita' a progetti
approvati anteriormente al 22 settembre 1982, sulla base
della normativa preesistente al decreto ministeriale 8
agosto 1980. Il predetto termine del 30 giugno 1983 e'
stato prorogato al 31 dicembre 1983 dal decreto
ministeriale 28 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio
1983, n. 197). Inoltre l'allegato tecnico al decreto
ministeriale 8 agosto 1980, sopra citato, e' stato
modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 1983 (Gazzetta
Ufficiale 21 luglio 1983, n. 199) dal decreto ministeriale
8 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1985, n.
278) e dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 (Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 1986, n. 41).
Il decreto ministeriale 27 dicembre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 28 settembre 1983) modificato dal
decreto ministeriale 3 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale 19
aprile 1984, n. 110), ha dettato norme sul trasporto
alternato in cisterne di materie pericolose appartenenti a
classi diverse e norme integrative sui materiali, sulle
saldature e sui tipi di giunto saldato nella costruzione e
sulla riparazione di cisterne, nuove norme concernenti le
cisterne adibite al trasporto merci pericolose.
Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 24 gennaio 1984) e' stato approvato il
documento sostitutivo della dichiarazione del vettore
concernente le modalita' del trasporto in atto.
Con due decreti ministeriali in data 25 febbraio 1986 e
21 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio
1986) e' stato approvato l'aggiornamento della classifica
delle merci pericolose e delle norme inerenti il trasporto
di queste mediante cisterna, rispettivamente per le classi
6.1 e 8 e per le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.
Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 (Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 1986), si e' provveduto
alla classificazione del cloruro di trifluoroacetile in
base all'art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579, sul
trasporto su strada di merci pericolose.
Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 (Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario)
si e' provveduto all'allineamento delle norme nazionali a
quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su
strada di merci pericolose.
Con il decreto ministeriale 23 febbraio 1990 (Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario)
sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale
8 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie
pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e
5.2.
Con decreto ministeriale 24 febbraio 1990 (Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario)
sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale
9 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie
pericolose appartenenti alle classi 6.1 e 8.