Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) 
                     (Disposizioni applicabili) 
  1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo  168,  commi
2, 3 e 4 del codice, sono fatte salve le  norme  di  cui  ai  decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge 10  luglio
1970, n. 579. 
 
          Note all'art. 364:
             - La legge 12 agosto 1962, n. 1839  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione   dell'accordo  europeo  relativo  al  trasporto
          internazionale di merci pericolose su strada,  con  annessi
          protocollo  ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre
          1957".
             - La legge 10 luglio 1970, n. 579 (Trasporto  su  strada
          di   merci  pericolose)  e'  abrogata,  a  decorrere  dal 1
          gennaio 1993, dall'art.  231 del d.lgs. 30 aprile 1992,  n.
          285.
             Si elencano di seguito i decreti ministeriali emanati ai
          sensi dell'art. 2 della legge n. 579 del 1970 e le relative
          materie in essi disciplinate:
              Con  decreti  ministeriali  8  agosto  e  9 agosto 1980
          (Gazzetta  Ufficiale  n.  260  del   22   settembre   1980,
          supplemento   ordinario)   sono   state  emanate  norme  di
          progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e
          particolari  caratteristiche  ed  accessori   dei   veicoli
          cisterna  da adibire al trasporto su strada rispettivamente
          di materie pericolose che presentano pericolo di  incendio,
          di materie tossiche e corrosive.
              Con  decreto  ministeriale  11  agosto  1980  (Gazzetta
          Ufficiale n.    260  del  22  settembre  1980,  supplemento
          ordinario)  e'  stato  approvato  il  tipo  di cisterna, le
          specifiche per giunzioni saldate, i materiali,  il  modello
          del libretto, il modello della dichiarazione di conformita'
          del  veicolo  cisterna,  il  modello della dichiarazione di
          conformita' della cisterna.
              Con decreto  ministeriale  5  novembre  1981  (Gazzetta
          Ufficiale   n.     326  del  26  novembre  1981)  e'  stata
          determinata la competenza in materia di prove  e  verifiche
          di approvazione e revisione delle cisterne per infiammabili
          costruite  in  base  alle  norme  preesistenti  al  decreto
          ministeriale 8 agosto 1980.
              Con decreto ministeriale 15  settembre  1982  (Gazzetta
          Ufficiale   n.  27 del 1 ottobre 1982) e' stato disposto il
          parziale  adeguamento  alle  norme  adottate  con   decreto
          ministeriale 9 agosto 1980 delle cisterne costruite in base
          a  norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle
          classi 6.1 e 8.
              Con  altro  decreto  ministeriale  16  settembre   1982
          (Gazzetta  Ufficiale  n.  271 del 1 ottobre 1982) e'  stato
          disposto il parziale adeguamento alle  norme  adottate  con
          decreto ministeriale 8 agosto 1980 delle cisterne costruite
          in   base   a   norme   preesistenti.   Materie  pericolose
          appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e 8.
              Con decreto ministeriale 28  settembre  1982  (Gazzetta
          Ufficiale  n.    280  dell'11 ottobre 1982), modificato dal
          decreto ministeriale 31 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale  23
          giugno 1984, n. 172), sono stati disposti la revisione e il
          rilascio  del  libretto  mod.  MC  813 alle cisterne per il
          trasporto di materie pericolose costruite ed  approvate  in
          base alle norme preesistenti a quelle emanate con i decreti
          ministeriali 8 e 9 agosto 1980.
              Con  decreto  ministeriale  20  novembre 1982 (Gazzetta
          Ufficiale  n.    345  del  16  dicembre  1982)   e'   stata
          disciplinata  la  immissione  in  circolazione,  fino al 30
          giugno 1983, di cisterne destinate al trasporto  su  strada
          di materie pericolose appartenenti alla classe 6.1 (materie
          tossiche)  e  classe  8  (materie corrosive). Il termine e'
          stato prorogato al 31  dicembre  1983  dall'articolo  unico
          decreto  ministeriale 21 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 19
          luglio 1983, n.  196).
              Con  altro  decreto  ministeriale  27   novembre   1982
          (Gazzetta  Ufficiale  n.  5  del  6  gennaio 1983) e' stata
          disciplinata la  immissione  in  circolazione  fino  al  30
          giugno  1983  di cisterne, destinate al trasporto su strada
          di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2,
          4.3,  5.1,  5.2,  costruite  in  conformita'   a   progetti
          approvati  anteriormente  al  22 settembre 1982, sulla base
          della normativa  preesistente  al  decreto  ministeriale  8
          agosto  1980.    Il  predetto termine del 30 giugno 1983 e'
          stato  prorogato  al   31   dicembre   1983   dal   decreto
          ministeriale  28  giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio
          1983,  n.  197).  Inoltre  l'allegato  tecnico  al  decreto
          ministeriale   8   agosto  1980,  sopra  citato,  e'  stato
          modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 1983 (Gazzetta
          Ufficiale 21 luglio 1983, n. 199) dal decreto  ministeriale
          8  novembre  1985  (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1985, n.
          278) e dal decreto ministeriale 24 gennaio  1986  (Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 1986, n. 41).
             Il  decreto  ministeriale  27  dicembre  1982  (Gazzetta
          Ufficiale n.   266 del 28 settembre  1983)  modificato  dal
          decreto  ministeriale  3 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale 19
          aprile 1984,  n.  110),  ha  dettato  norme  sul  trasporto
          alternato  in cisterne di materie pericolose appartenenti a
          classi diverse e norme  integrative  sui  materiali,  sulle
          saldature  e sui tipi di giunto saldato nella costruzione e
          sulla riparazione di cisterne, nuove norme  concernenti  le
          cisterne adibite al trasporto merci pericolose.
             Con  decreto  ministeriale  25  novembre  1982 (Gazzetta
          Ufficiale n.  23 del 24 gennaio 1984) e' stato approvato il
          documento  sostitutivo  della  dichiarazione  del   vettore
          concernente le modalita' del trasporto in atto.
              Con due decreti ministeriali in data 25 febbraio 1986 e
          21  marzo  1986  (Gazzetta  Ufficiale  n. 175 del 30 luglio
          1986) e' stato approvato l'aggiornamento  della  classifica
          delle  merci pericolose e delle norme inerenti il trasporto
          di  queste mediante cisterna, rispettivamente per le classi
          6.1 e 8 e per le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.
              Con  decreto  ministeriale  28  luglio  1986  (Gazzetta
          Ufficiale  n.   299 del 27 dicembre 1986), si e' provveduto
          alla classificazione del  cloruro  di  trifluoroacetile  in
          base  all'art.  4  della  legge 10 luglio 1970, n. 579, sul
          trasporto su strada di merci pericolose.
              Con decreto ministeriale  22  febbraio  1990  (Gazzetta
          Ufficiale  n.  74 del 29 marzo 1990, supplemento ordinario)
          si e' provveduto all'allineamento delle norme  nazionali  a
          quelle internazionali A.D.R.  per il trasporto nazionale su
          strada di merci pericolose.
              Con  il decreto ministeriale 23 febbraio 1990 (Gazzetta
          Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990,  supplemento  ordinario)
          sono  state approvate modificazioni al decreto ministeriale
          8 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di  materie
          pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e
          5.2.
              Con  decreto  ministeriale  24  febbraio 1990 (Gazzetta
          Ufficiale n.  74 del 29 marzo 1990, supplemento  ordinario)
          sono  state approvate modificazioni al decreto ministeriale
          9 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di  materie
          pericolose appartenenti alle classi 6.1 e 8.