Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) 
       (Merci pericolose in relazione ai limiti di velocita') 
 1. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  sui  limiti  di
velocita' di cui all'articolo 142, comma 3, lettera b),  del  codice,
si intendono per merci pericolose solo quelle comprese nella classe 1
della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del codice.