Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) (Merci pericolose in relazione ai limiti di velocita') 1. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti di velocita' di cui all'articolo 142, comma 3, lettera b), del codice, si intendono per merci pericolose solo quelle comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del codice.