Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.)
(Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose)
1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per
la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dei trasporti puo' emanare decreti per
disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di de-
terminate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade
che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad
esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.