Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.)
(Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose)
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della
strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del
Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari
condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che
trasportano merci pericolose.