Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.) 
        (Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose) 
  1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal  codice  della
strada per la fermata  e  la  sosta  dei  veicoli,  con  decreto  del
Ministro  dei  trasporti  possono   essere   prescritte   particolari
condizioni  di  sicurezza  per  lo  stazionamento  dei  veicoli   che
trasportano merci pericolose.