Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.) 
(Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in  condizioni
                         di eccezionalita') 
  1.  E'  vietato  il  trasporto  di  merci  pericolose  con  veicoli
eccezionali, o  in  condizioni  di  eccezionalita',  fatte  salve  le
condizioni di ammissibilita' previste nel presente  articolo  nonche'
le  competenze  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  degli  enti
proprietari delle strade. 
  2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in  eccedenza
ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche'  tale
trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a
tale specifico trasporto. 
  3. La Direzione generale della  M.C.T.C.  puo'  rilasciare  singole
specifiche e  motivate  autorizzazioni  per  il  trasporto  di  merci
pericolose   con   veicoli   eccezionali,   o   in   condizioni    di
eccezionalita', quando ricorrano particolari e giustificate  esigenze
di trasporto.