Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.) (Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalita') 1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', fatte salve le condizioni di ammissibilita' previste nel presente articolo nonche' le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade. 2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche' tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. 3. La Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.