Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.)
(Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni
di eccezionalita')
1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli
eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', fatte salve le
condizioni di ammissibilita' previste nel presente articolo nonche'
le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti
proprietari delle strade.
2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza
ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche' tale
trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a
tale specifico trasporto.
3. La Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare singole
specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci
pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di
eccezionalita', quando ricorrano particolari e giustificate esigenze
di trasporto.