Art. 237. 1. Nell'ottavo comma dell'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "direttore della motorizzazione civile".
Nota all'art. 237: - Il testo vigente dell'art. 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a parcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 58 (Sanzioni). - Il vettore e' responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'art. 56. Se non provvede a detta compilazione, egli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000. Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non e' in grado di esibire l'esemplare deI documento di cui all'art. 56, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000. Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'art. 56 destinato al controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000. Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa. In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 21 della presente legge. I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verra' ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasorti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile puo' disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'art. 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 1.800.000 salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.".