Art. 237.

  1. Nell'ottavo comma dell'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n.
298  la  parola "pretore" e' sostituita dalle parole "direttore della
motorizzazione civile".
 
           Nota all'art. 237:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  58 della legge 6 giugno
          1974,  n.  298  (Istituzione  dell'albo   nazionale   degli
          autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
          degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema
          di tariffe a parcella per i trasporti di merci su  strada),
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  58  (Sanzioni). - Il vettore e' responsabile della
          mancata compilazione del documento di cui all'art.  56.  Se
          non  provvede  a  detta compilazione, egli e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          100.000 a lire 200.000.
            Il  conducente  del veicolo, che durante l'esecuzione del
          trasporto non  e'  in  grado  di  esibire  l'esemplare  deI
          documento  di  cui all'art.   56, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire  5.000  a
          lire 50.000.
            Il  vettore che non provvede a conservare per due anni le
          copie  del  documento  di  cui  all'art.  56  destinato  al
          controllo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
            Il vettore che pratica prezzi di trasporto  non  conformi
          alle   tariffe   in   vigore   e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a
          lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore  che
          viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di
          applicazione della tariffa.
            In  caso  di  ripetute infrazioni alle norme del presente
          titolo il Ministero dei trasporti e  dell'aviazione  civile
          ne  fa  comunicazione al comitato centrale per l'albo degli
          autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo,  il
          quale   delibera  i  provvedimenti  disciplinari  ai  sensi
          dell'art. 21 della presente legge.
            I vettori, i mittenti e i destinatari  delle  spedizioni,
          gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i
          quali  non  forniscano,  nel  termine  che  verra'  ad essi
          prescritto, al Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione
          civile  -  Direzione generale della motorizzazione civile e
          dei trasorti in concessione, od  ai  funzionari  da  questo
          dipendenti,   tutte  le  informazioni  e  notizie  ritenute
          necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false,
          sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire 100.000 a  lire  300.000,  salvo  che  il
          fatto costituisca reato.
            Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
          dai  precedenti  commi si osservano le norme degli articoli
          14 e 15 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1969, n. 1228
            Nei  casi  in  cui  il  vettore  si  opponga ai controlli
          stabiliti in  applicazione  degli  articoli  56  e  57,  il
          direttore   della   motorizzazione   civile  puo'  disporre
          l'accesso agli impianti dei  funzionari  indicati  all'art.
          57.  Il  vettore  che  si  oppone senza legittimo motivo ai
          controlli di cui agli articoli 56 e 57  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  da  lire 600.000 a lire 1.800.000
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.".