Art. 287 
 
 
                  Liquidazione giudiziale di gruppo 
 
    1. Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al  medesimo
gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi  principali  nello
Stato italiano, possono essere assoggettate, in  accoglimento  di  un
unico ricorso, dinanzi ad un unico  tribunale,  a  una  procedura  di
liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme  di
coordinamento  nella   liquidazione   degli   attivi,   in   funzione
dell'obiettivo  del  migliore  soddisfacimento  dei  creditori  delle
diverse  imprese  del  gruppo,  ferma  restando   l'autonomia   delle
rispettive masse attive e passive. A  tal  fine  il  tribunale  tiene
conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura  economica  o
produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese  e
della presenza dei medesimi amministratori. 
    2. In  tal  caso,  il  tribunale  nomina,  salvo  che  sussistano
specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore,  un
comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. 
    3.  Nel  programma  di  liquidazione  il  curatore  illustra   le
modalita' del coordinamento nella  liquidazione  degli  attivi  delle
diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle
imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. 
    4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli
interessi  principali  in  circoscrizioni  giudiziarie  diverse,   il
tribunale competente e' quello dinanzi al quale e'  stata  depositata
la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora  la  domanda  di
accesso alla procedura  sia  presentata  contemporaneamente  da  piu'
imprese dello stesso gruppo, e' competente il  tribunale  individuato
ai sensi dell'articolo 27, in relazione  al  centro  degli  interessi
principali della societa' o ente o persona fisica che, in  base  alla
pubblicita'  prevista  dall'articolo  2497-bis  del  codice   civile,
esercita  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento   oppure,   in
mancanza, dell'impresa  che  presenta  la  piu'  elevata  esposizione
debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 
    5. Quando ravvisa  l'insolvenza  di  un'impresa  del  gruppo  non
ancora assoggettata alla procedura  di  liquidazione  giudiziale,  il
curatore designato ai sensi del comma  2,  segnala  tale  circostanza
agli  organi  di  amministrazione   e   controllo   ovvero   promuove
direttamente  l'accertamento  dello  stato  di  insolvenza  di  detta
impresa. 
 
          Note all'art. 287: 
 
              - Per l'articolo 2497-bis del codice civile  vedi  note
          all'articolo 284 del presente decreto legislativo.