Art. 288 
 
 
Procedure concorsuali autonome di imprese  appartenenti  allo  stesso
                               gruppo 
 
    1. Nel caso in cui piu' imprese appartenenti a un medesimo gruppo
siano assoggettate a separate procedure  di  liquidazione  giudiziale
ovvero a separate procedure di concordato  preventivo,  eventualmente
dinanzi a tribunali diversi, gli organi  di  gestione  delle  diverse
procedure cooperano per  facilitare  la  gestione  efficace  di  tali
procedure.