(Trattato-art. 263)
 
                              Art. 263 
 
 
  Fra le persone, fisiche e morali, gia' suddite  dell'antico  impero
d'Austria, comprese quelle che appartenevano alla  Bosnia-Erzegovina,
le persone che acquistano di pieno  diritto,  a  norma  del  presente
trattato, la cittadinanza di una Potenza alleata  o  associata,  sono
designate nelle disposizioni  seguenti  con  l'espressione:  «sudditi
dell'antico impero  d'Austria».  Gli  altri  sono  designati  con  la
espressione: «sudditi austriaci».