Art. 263 Fra le persone, fisiche e morali, gia' suddite dell'antico impero d'Austria, comprese quelle che appartenevano alla Bosnia-Erzegovina, le persone che acquistano di pieno diritto, a norma del presente trattato, la cittadinanza di una Potenza alleata o associata, sono designate nelle disposizioni seguenti con l'espressione: «sudditi dell'antico impero d'Austria». Gli altri sono designati con la espressione: «sudditi austriaci».