(Trattato-art. 264)
 
                              Art. 264 
 
 
  Gli abitanti  dei  territori  trasferiti  in  virtu'  del  presente
trattato  continueranno,  non  ostante  questo  trasferimento  e   il
cambiamento di nazionalita' che ne  consegue,  a  godere  in  Austria
tutti i diritti di proprieta' industriale, letteraria od artistica  a
cui erano ammessi secondo la legislazione in  vigore,  al  tempo  del
trasferimento.