(Trattato-art. 265)
 
                              Art. 265 
 
 
  Le questioni concernenti i sudditi dell'antico Impero d'Austria e i
sudditi austriaci, i loro beni, diritti o privilegi, che non  fossero
regolate nel presente trattato o in quello che  disciplinera'  alcuni
immediati rapporti fra gli Stati ai quali  e'  trasferita  parte  dei
territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica  o  che  sono  sorti
dallo smembramento di essa, saranno oggetto di  speciali  convenzioni
fra gli Stati interessati, compresa l'Austria. Queste convenzioni non
dovranno in alcun modo contraddire  alle  disposizioni  del  presente
trattato. 
 
  A questo fine e' convenuto  che  entro  tre  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente trattato si terra' una conferenza fra i  Delegati
delle Potenze interessate.