(Trattato-art. 266)
 
                              Art. 266 
 
 
  Il Governo austriaco rimettera' senza indugio i sudditi dell'antico
Impero d'Austria in possesso  dei  loro  beni,  diritti  e  interessi
situati in territorio austriaco. 
 
  L'importo delle  tasse  e  imposte  sul  capitale  che  sono  state
stabilite o aumentate sui  beni,  diritti  e  interessi  dei  sudditi
dell'antico Impero d'Austria dopo il 3 novembre 1918, o  che  fossero
stabilite o aumentate fino alla restituzione, secondo le disposizioni
del presente trattato, e, se si tratta di beni, diritti  e  interessi
che non furono soggetti a provvedimenti eccezionali di  guerra,  fino
al termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato
sara' rimborsato agli avanti diritto. 
 
  I beni, diritti e interessi  restituiti  non  saranno  soggetti  ad
alcuna tassa imposta per altri  beni  od  imprese  appartenenti  alla
stessa persona, dal momento in cui questi beni saranno stati ritirati
dall'Austria, o queste imprese avranno cessato di  essere  esercitate
in Austria. 
 
  Se sono state varate in anticipazione tasse di qualsiasi specie per
i  beni,  diritti  e  interessi  ritirati  dall'Austria,   la   quota
proporzionale pagata per il periodo posteriore al  ritiro  dei  detti
beni, diritti e interessi sara' rimborsata agli aventi diritto. 
 
  Le disposizioni degli articoli 248, lettera d), e 272 del  presente
trattato, relative  alla  valuta  nella  quale  dev'essere  fatto  il
pagamento e al saggio del cambio, saranno applicabili, nei casi a cui
si riferiscono rispettivamente, al rimborso degli  averi  di  cui  al
primo comma di questo articolo. 
 
  I lasciti, le donazioni, le borse, e  fondazioni  di  ogni  specie,
istituite  nell'antica  Monarchia  austro-ungarica  e  destinate   ai
sudditi dell'antico Impero d'Austria, saranno dall'Austria, in quanto
queste fondazioni si trovino nel suo territorio, messe a disposizione
della Potenza alleata o associata della quale le dette  persone  sono
attualmente suddite, nelle condizioni in  cui  queste  fondazioni  si
trovavano al 28 luglio 1914, tenuto conto dei pagamenti  regolarmente
effettuati per lo scopo della fondazione.