(Trattato-art. 267)
 
                              Art. 267 
 
 
  Nonostante le disposizioni dell'articolo 249 e  dell'allegato  alla
sezione IV, i beni, diritti e interessi dei sudditi austriaci o delle
societa' nelle quali essi hanno  un'ingerenza  prevalente  posti  nei
territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, non saranno soggetti
ad appropriazione o liquidazione a norma delle disposizioni predette. 
 
  Questi beni, diritti e interessi  saranno  restituiti  agli  aventi
diritto  liberi  da  qualsiasi  provvedimento  di  tal  genere  e  da
qualsiasi altro provvedimento di alienazione, amministrazione forzata
o sequestro, presi dal 3 novembre 1918 fino all'entrata in vigore del
presente  trattato,   ne   la   condizione   in   cui   erano   prima
dell'applicazione dei provvedimenti predetti. 
 
  I beni, diritti e interessi  contemplati  in  questo  articolo  non
comprendono i beni soggetti  all'articolo  208,  parte  IX  (Clausole
finanziarie) del presente trattato. 
 
  Il  presente  articolo  non  modifica  in  nulla  le   disposizioni
dell'allegato III alla parte VIII (Riparazioni), circa la  proprieta'
navale dei sudditi austriaci.