Art. 267 Nonostante le disposizioni dell'articolo 249 e dell'allegato alla sezione IV, i beni, diritti e interessi dei sudditi austriaci o delle societa' nelle quali essi hanno un'ingerenza prevalente posti nei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica, non saranno soggetti ad appropriazione o liquidazione a norma delle disposizioni predette. Questi beni, diritti e interessi saranno restituiti agli aventi diritto liberi da qualsiasi provvedimento di tal genere e da qualsiasi altro provvedimento di alienazione, amministrazione forzata o sequestro, presi dal 3 novembre 1918 fino all'entrata in vigore del presente trattato, ne la condizione in cui erano prima dell'applicazione dei provvedimenti predetti. I beni, diritti e interessi contemplati in questo articolo non comprendono i beni soggetti all'articolo 208, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato. Il presente articolo non modifica in nulla le disposizioni dell'allegato III alla parte VIII (Riparazioni), circa la proprieta' navale dei sudditi austriaci.