Art. 268 I contratti per la vendita di merci che devono essere importate per mare, conchiusi anteriormente al 1° gennaio 1917 fra sudditi dell'antico Impero d'Austria, da una parte, e le Amministrazioni dell'antica Monarchia austro-ungarica, dell'Austria o dalla Bosnia-Erzegovina, o i sudditi austriaci, dall'altra, saranno annullati, salvo per quanto concerne i debiti e le altre obbligazioni pecuniarie risultanti da un atto o da un pagamento compiuto a norma dei contratti medesimi. Tutti gli altri contratti fra le dette parti, conchiusi anteriormente al 1° novembre 1918 e vigenti a questa data saranno mantenuti.