(Trattato-art. 268)
 
                              Art. 268 
 
 
  I contratti per la vendita di merci che devono essere importate per
mare,  conchiusi  anteriormente  al  1°  gennaio  1917  fra   sudditi
dell'antico Impero d'Austria, da  una  parte,  e  le  Amministrazioni
dell'antica   Monarchia   austro-ungarica,   dell'Austria   o   dalla
Bosnia-Erzegovina,  o  i  sudditi  austriaci,   dall'altra,   saranno
annullati, salvo per quanto concerne i debiti e le altre obbligazioni
pecuniarie risultanti da un atto o da un pagamento compiuto  a  norma
dei contratti medesimi. Tutti gli altri contratti fra le dette parti,
conchiusi anteriormente al 1° novembre 1918 e vigenti a  questa  data
saranno mantenuti.