Art. 269 In materia di prescrizione, perenzione e decadenza, nei territori trasferiti saranno applicabili le disposizioni degli articoli 252 e 253, essendo inteso che l'espressione «principio della guerra» dovra' essere sostituita dall'espressione: «data che sara' stabilita amministrativamente da ciascuna Potenza alleata o associata, alla quale le relazioni tra le parti sono divenute impossibili, in fatto o in diritto», e che l'espressione «durata della guerra» dovra' essere sostituita da quella: «periodo fra la data predetta e quella della entrata in vigore del presente trattato».