(Trattato-art. 269)
 
                              Art. 269 
 
 
  In materia di prescrizione, perenzione e decadenza,  nei  territori
trasferiti saranno applicabili le disposizioni degli articoli  252  e
253, essendo inteso che l'espressione «principio della guerra» dovra'
essere  sostituita  dall'espressione:  «data  che   sara'   stabilita
amministrativamente da ciascuna Potenza  alleata  o  associata,  alla
quale le relazioni tra le parti sono divenute impossibili, in fatto o
in diritto», e che l'espressione «durata della guerra» dovra'  essere
sostituita da quella: «periodo fra la data predetta  e  quella  della
entrata in vigore del presente trattato».