Art. 270 L'Austria si impegna a non ostacolare in alcun modo il trasferimento dei beni, diritti e interessi appartenenti a Societa' costituite secondo le leggi dell'antica Monarchia austro-ungarica, in cui siano interessati sudditi alleati o associati, a favore di Societa' costituite secondo le leggi di qualsiasi altra Potenza, a facilitare gli atti occorrenti per questo trasferimento e a prestare ogni assistenza che possa esserle chiesta per la restituzione ai sudditi alleali o associati o alle Societa' in cui essi sono interessati dei loro beni, diritti e interessi in Austria o nei territori trasferiti.