(Trattato-art. 270)
 
                              Art. 270 
 
 
  L'Austria  si  impegna  a  non  ostacolare   in   alcun   modo   il
trasferimento dei beni, diritti e interessi appartenenti  a  Societa'
costituite secondo le leggi dell'antica Monarchia austro-ungarica, in
cui siano interessati  sudditi  alleati  o  associati,  a  favore  di
Societa' costituite secondo le leggi di qualsiasi  altra  Potenza,  a
facilitare gli atti occorrenti per questo trasferimento e a  prestare
ogni assistenza che possa esserle  chiesta  per  la  restituzione  ai
sudditi alleali  o  associati  o  alle  Societa'  in  cui  essi  sono
interessati dei loro beni, diritti  e  interessi  in  Austria  o  nei
territori trasferiti.