(Trattato-art. 272)
 
                              Art. 272 
 
 
  Le  compagnie  di  assicurazione  che  avevano  la   propria   sede
principale nei territori che  facevano  parte  dell'antica  Monarchia
austro-ungarica, avranno diritto di esercitare la loro industria  sul
territorio austriaco durante un periodo di dieci anni  dalla  entrata
in  vigore  del  presente  trattato,  senza  che  il  cambiamento  di
cittadinanza possa pregiudicare in alcun modo la condizione giuridica
di cui esse godevano in precedenza. 
 
  Durante lo stesso periodo le operazioni delle dette  compagnie  non
potranno essere sottoposte dall'Austria  ad  alcuna  tassa  od  onere
superiore  a  quelli  che  saranno  imposti  alle  operazioni   delle
compagnie nazionali. Nessun provvedimento  sara'  adottato  in  danno
delle loro proprieta', senza che sia applicato  egualmente  ai  beni,
diritti e  interessi  delle  compagnie  di  assicurazione  nazionali;
qualora simili provvedimenti fossero  adottati,  saranno  corrisposte
adeguate indennita'. 
 
  Queste disposizioni saranno applicabili solo in quanto e fino a che
le  compagnie  austriache  di  assicurazione,  che  esercitavano   in
precedenza  la  loro  industria  nei  territori  trasferiti,  saranno
ammesse reciprocamente a godere dello stesso diritto di esercitare la
loro  industria  nei  detti  territori,  quand'anche  la  loro   sede
principale fosse fuori dei medesimi. 
 
  Decorso  il  termine  di  dieci  anni,  le  predette  compagnie  di
assicurazione,  appartenenti  alle  Potenze  alleate   e   associate,
godranno il trattamento di cui all'articolo 228 di questa  parte  del
presente trattato.