(Trattato-art. 273)
 
                              Art. 273 
 
 
  Speciali  convenzioni  regoleranno   la   repartizione   dei   beni
appartenenti  a  collettivita'  o  a  persone  morali  pubbliche  che
esercitano la propria azione in  territori  divisi  per  effetto  del
presente trattato.