(Trattato-art. 274)
 
                              Art. 274 
 
 
  Gli Stati a cui e'  trasferita  parte  del  territorio  dell'antica
Monarchia austro-ungarica, o che sono  sorti  dallo  smembramento  di
essa riconosceranno i diritti di proprieta' industriale, letteraria e
artistica in vigore sul detto  territorio  al  momento  in  cui  sono
passati sotto  la  loro  sovranita',  o  che  saranno  ristabiliti  o
reintegrati a norma dell'art. 253 di  questa  parte.  Questi  diritti
continueranno a sussistere  por  tutto  il  tempo  in  cui  sarebbero
rimasti in vigore secondo la legislazione dell'antica Monarchia. 
 
  Una convenzione speciale regolera' ogni questione  concernente  gli
archivi, i registri e i quadri relativi al servizio della  proprieta'
industriale, letteraria e artistica, e la loro eventuale trasmissione
o  comunicazione,  da  parte  degli  uffici   dell'antica   Monarchia
austro-ungarica, agli uffici  degli  Stati  cessionari  di  territori
della detta Monarchia e dei nuovi Stati.