Art. 274 Gli Stati a cui e' trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, o che sono sorti dallo smembramento di essa riconosceranno i diritti di proprieta' industriale, letteraria e artistica in vigore sul detto territorio al momento in cui sono passati sotto la loro sovranita', o che saranno ristabiliti o reintegrati a norma dell'art. 253 di questa parte. Questi diritti continueranno a sussistere por tutto il tempo in cui sarebbero rimasti in vigore secondo la legislazione dell'antica Monarchia. Una convenzione speciale regolera' ogni questione concernente gli archivi, i registri e i quadri relativi al servizio della proprieta' industriale, letteraria e artistica, e la loro eventuale trasmissione o comunicazione, da parte degli uffici dell'antica Monarchia austro-ungarica, agli uffici degli Stati cessionari di territori della detta Monarchia e dei nuovi Stati.