(Trattato-art. 275)
 
                              Art. 275 
 
 
  Senza pregiudizio delle altre disposizioni del  presente  trattato,
il Governo austriaco s'impegna, per quanto lo concerne,  a  rimettere
alle Potenze cui  sono  trasferiti  territori  dell'antica  Monarchia
austro-ungarica o che sono sorte dallo smembramento di essa, la quota
delle  riserve  accumulate  dal  Governo  o   dalle   amministrazioni
dell'antica Monarchia  austro-ungarica,  o  da  istituti  pubblici  o
privati operanti sotto la loro sorveglianza, destinata a sopperire al
funzionamento, in quei territori, delle assicurazioni  sociali  o  di
Stato. 
 
  Le Potenze a cui questi fondi saranno rimessi  dovranno  destinarli
alla esecuzione  delle  obbligazioni  derivanti  dalle  assicurazioni
predette. 
 
  Le condizioni della rimessa  saranno  disciplinate  da  convenzioni
speciali conchiuse tra il Governo austriaco e i Governi interessati. 
 
  Qualora  queste  convenzioni  speciali  non  fossero  conchiuse  in
conformita' del comma precedente entro  tre  mesi  dalla  entrata  in
vigore del presente trattato, le condizioni dal trasferimento saranno
sottoposte in ciascun caso ad una Commissione di cinque  membri,  uno
dei quali  sara'  nominato  dal  Governo  austriaco,  uno  dall'altro
Governo  interessato,  e  tre  dal   Consiglio   di   amministrazione
dell'Ufficio internazionale del lavoro fra i  cittadini  degli  altri
Stati. Questa Commissione, deliberando a maggioranza,  dovra',  entro
tre mesi dalla sua costituzione, adottare proposte da  sottoporre  al
Consiglio della Societa' delle Nazioni: le  decisioni  del  Consiglio
dovranno essere considerate senz'altro come definitive dall'Austria e
dall'altro Stato di cui si tratta.