(Codice Penale-art. 518 duodecies)
                         Art. 518-duodecies 
 
((   (Distruzione,   dispersione,    deterioramento,    deturpamento,
 imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). )) 
 
  ((Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende  in  tutto  o  in
parte inservibili o  non  fruibili  beni  culturali  o  paesaggistici
propri o altrui e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni  e
con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 
 
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o  imbratta
beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero  destina  beni
culturali a un uso incompatibile con  il  loro  carattere  storico  o
artistico  ovvero  pregiudizievole  per  la  loro   conservazione   o
integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con
la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 
 
  La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino
dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose  del  reato  ovvero  alla  prestazione  di  attivita'  non
retribuita a favore della collettivita'  per  un  tempo  determinato,
comunque non superiore alla durata della  pena  sospesa,  secondo  le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.))