Art. 497 (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento) Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato. Questa disposizione non si applica quando l'imputato, legittimamente impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza, e il giudice non ritiene necessaria la sua comparizione personale. La prova dell'impedimento legittimo e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo d'impugnazione. Se alcuno fra piu' imputati e' legittimamente impedito e non ricorre il caso preveduto dal primo capoverso, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che per evidente e assoluta necessita' del giudizio ritenga di rinviare il dibattimento. Quando l'imputato, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 125, ha conferito mandato speciale al difensore perche' lo rappresenti nel giudizio, non si applicano le disposizioni precedenti, a meno che sia provato che l'assoluta impossibilita' di comparire riguarda tanto l'imputato quanto il procuratore speciale.