(Codice di procedura penale-art. 497)
 
                              Art. 497 
 
   (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento) 
 
  Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed
e' provato che l'assenza e'  dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di
comparire per legittimo impedimento, la  corte,  il  tribunale  o  il
pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia
anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive,
se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato. 
 
  Questa   disposizione   non   si   applica    quando    l'imputato,
legittimamente  impedito,  chiede  o  consente  che  il  dibattimento
avvenga in sua assenza, e il giudice non ritiene  necessaria  la  sua
comparizione personale. 
 
  La prova dell'impedimento legittimo e'  in  ogni  caso  liberamente
valutata dal giudice. Tale valutazione non puo'  formare  oggetto  di
discussione successiva, ne' motivo d'impugnazione. 
 
  Se alcuno fra  piu'  imputati  e'  legittimamente  impedito  e  non
ricorre il caso preveduto dal primo capoverso, il giudice  ordina  la
separazione dei giudizi  e  procede  immediatamente  al  dibattimento
contro gli altri  imputati,  a  meno  che  per  evidente  e  assoluta
necessita' del giudizio ritenga di rinviare il dibattimento. 
 
  Quando  l'imputato,  nel  caso  preveduto   dal   primo   capoverso
dell'articolo 125, ha conferito mandato speciale al difensore perche'
lo  rappresenti  nel  giudizio,  non  si  applicano  le  disposizioni
precedenti, a meno che sia provato che l'assoluta  impossibilita'  di
comparire riguarda tanto l'imputato quanto il procuratore speciale.