(Codice di procedura penale-art. 498)
 
                              Art. 498 
 
                    (Dichiarazione di contumacia) 
 
  Se l'imputato non si presenta all'udienza  e  non  e'  provato  che
l'assenza e' dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di  comparire  per
legittimo impedimento, il presidente o il  pretore  fa  dare  lettura
della relazione di notificazione del decreto di citazione. 
 
  La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico  ministero
e i difensori, se risulta  che  le  notificazioni  furono  legalmente
eseguite e i  termini  osservati,  prescrive  con  ordinanza  che  si
proceda oltre nel  giudizio  in  contumacia  dell'imputato  medesimo,
salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che  il  dibattimento
avvenga in sua assenza. Se non  puo'  procedersi  in  contumacia,  il
giudice pronuncia ordinanza con la quale  rinvia  il  dibattimento  e
dispone la rinnovazione degli atti,  dei  quali  abbia  accertato  la
nullita'. 
 
  La   prova   dell'impedimento   legittimo,   pervenuta   dopo    la
pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale.