Art. 498 (Dichiarazione di contumacia) Se l'imputato non si presenta all'udienza e non e' provato che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione. La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non puo' procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullita'. La prova dell'impedimento legittimo, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale.