Art. 499 (Forme del giudizio contumaciale) Il giudizio in contumacia, in primo grado e in grado d'appello, ha luogo con le forme ordinarie. In questo giudizio, e in ogni altro caso in cui si procede in assenza dell'imputato, e' data lettura dell'interrogatorio dell'imputato medesimo e di ogni altra dichiarazione ch'egli abbia resa nel procedimento. Il difensore rappresenta l'imputato per tutti gli effetti.