(Codice di procedura penale-art. 499)
 
                              Art. 499 
 
                  (Forme del giudizio contumaciale) 
 
  Il giudizio in contumacia, in primo grado e in grado d'appello,  ha
luogo con le forme ordinarie. 
 
  In questo giudizio, e in ogni altro  caso  in  cui  si  procede  in
assenza   dell'imputato,   e'   data   lettura    dell'interrogatorio
dell'imputato medesimo e di ogni altra  dichiarazione  ch'egli  abbia
resa nel procedimento. 
 
  Il difensore rappresenta l'imputato per tutti gli effetti.