Art. 500 (Impugnazioni contro sentenze contumaciali) Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata per estratto all'imputato ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio, salvo quanto e' disposto nel secondo capoverso dell'articolo 199 e nell'articolo 210.