(Codice di procedura penale-art. 500)
 
                              Art. 500 
 
             (Impugnazioni contro sentenze contumaciali) 
 
  Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata per
estratto all'imputato ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite  per
le sentenze pronunciate in contraddittorio, salvo quanto e'  disposto
nel secondo capoverso dell'articolo 199 e nell'articolo 210.