(Codice di procedura penale-art. 501)
 
                              Art. 501 
 
                    (Comparizione del contumace) 
 
  Se il contumace compare nel corso del dibattimento, prima  che  sia
cominciata la discussione finale, ne e' fatta menzione  nel  processo
verbale e l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia e' revocata  di
diritto. Il presidente o il pretore informa sommariamente  l'imputato
di quanto e' avvenuto in sua assenza e ne assume l'interrogatorio. 
 
  In ogni caso il dibattimento  prosegue  dall'ultimo  atto  compiuto
prima della comparizione del contumace, e non puo' essere  sospeso  o
rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. 
 
  Queste disposizioni si applicano anche  se  alcuni  degli  imputati
sono presenti e altri contumaci ovvero se  tutti  sono  contumaci,  e
tutti o alcuni si presentano contemporaneamente o successivamente. 
 
  In nessun caso la  discussione  finale  puo'  essere  interrotta  o
rinnovata per la presentazione di imputati contumaci.