Art. 501 (Comparizione del contumace) Se il contumace compare nel corso del dibattimento, prima che sia cominciata la discussione finale, ne e' fatta menzione nel processo verbale e l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia e' revocata di diritto. Il presidente o il pretore informa sommariamente l'imputato di quanto e' avvenuto in sua assenza e ne assume l'interrogatorio. In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Queste disposizioni si applicano anche se alcuni degli imputati sono presenti e altri contumaci ovvero se tutti sono contumaci, e tutti o alcuni si presentano contemporaneamente o successivamente. In nessun caso la discussione finale puo' essere interrotta o rinnovata per la presentazione di imputati contumaci.