Art. 253. (Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227). La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine: a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano; b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria. La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.