(Testo unico-art. 253)
                              Art. 253. 
 
(Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R.  decreto-legge  28  agosto
                           1931, a, 1227). 
 
  La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine: 
  a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed  agli  esami
che vi abilitano; 
  b) di  promuovere,  anche  con  studi  di  perfezionamento,  l'alta
cultura scientifica e letteraria. 
  La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.