(Testo unico-art. 255)
                              Art. 255. 
 
                   (Legge 16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Lo stato giuridico dei professori di ruolo della R. Scuola  normale
superiore di Pisa,  comprese  le  procedure  pel  conferimento  della
nomina e del grado di ordinario e per i  trasferimenti,  e'  regolato
secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente
T. U. 
  Agli effetti dei concorsi i professori della  Scuola  normale  sono
considerati come professori delle rispettive Facolta' universitarie.