(Codice della navigazione-art. 451)
                              Art. 451. 
                    (Sostituibilita' della nave). 
 
  Se il trasporto ha per oggetto cose  determinate,  il  vettore,  in
mancanza di espresso divieto,  ha  facolta'  di  sostituire  la  nave
designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere  il
trasporto senza ritardo.