(Codice della navigazione-art. 453)
                              Art. 453. 
           (Recesso del caricatore prima della partenza). 
 
  Dopo la caricazione delle merci il caricatore puo' avvalersi  della
facolta' prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere
dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e  la
scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.