(Codice della navigazione-art. 454)
                              Art. 454. 
                     (Scaricazione delle merci). 
 
  Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se  il  destinatario
e' irreperibile o  rifiuta  di  ricevere  le  merci,  il  vettore  ha
facolta' di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco  regolarmente
autorizzata, la quale  diviene  responsabile  verso  il  destinatario
quale depositaria delle cose. Il vettore, che  si  avvale  di  questa
facolta', e' tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto,  o
all'indicato in polizza. 
 
  Quando il destinatario e' presente e la  scaricazione  a  mezzo  di
impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze
della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore. 
 
  Quando si presentano  piu'  destinatari  o  v'e'  opposizione  alla
riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.