Art. 454.
(Scaricazione delle merci).
Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario
e' irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha
facolta' di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente
autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario
quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa
facolta', e' tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o
all'indicato in polizza.
Quando il destinatario e' presente e la scaricazione a mezzo di
impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze
della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.
Quando si presentano piu' destinatari o v'e' opposizione alla
riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.