Art. 455.
(Mancata riscossione del nolo o degli assegni).
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza
riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui e' gravata la cosa o
senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile
verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e
non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri
crediti.