(Codice della navigazione-art. 455)
                              Art. 455. 
           (Mancata riscossione del nolo o degli assegni). 
 
  Il  vettore  che  esegue  la  riconsegna  al   destinatario   senza
riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui e' gravata la cosa o
senza esigere il deposito della somma  controversa,  e'  responsabile
verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al  medesimo  e
non puo' rivolgersi  a  quest'ultimo  per  il  pagamento  dei  propri
crediti.