Art. 456.
(Mancato arrivo).
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci,
il destinatario puo' far valere i diritti nascenti dal contratto
soltanto dal giorno in cui la perdita e' stata riconosciuta dal
vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci
avrebbero dovuto giungere a destinazione.