(Codice della navigazione-art. 456)
                              Art. 456. 
                          (Mancato arrivo). 
 
  Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci,
il destinatario puo' far valere  i  diritti  nascenti  dal  contratto
soltanto dal giorno in cui  la  perdita  e'  stata  riconosciuta  dal
vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui  le  merci
avrebbero dovuto giungere a destinazione.