Art. 437. (Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto) Chi esercita la patria potesta' o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell'articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta eta', o se invece riguarda uno o piu' determinati contratti, o e' limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi. La forma e le modalita' per la manifestazione del consenso nonche' per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell'articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto. Se la dichiarazione relativa al consenso e' fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove e' iscritto il marittimo, l'ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.