(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 438)
                              Art. 438. 
                    (Arruolamento del comandante) 

 
  L'autorita' che  riceve  la  dichiarazione  dell'armatore  prevista
dall'articolo 331 del codice la trasmette in originale al  comandante
del porto  dove  deve  avvenire  l'imbarco,  conservandone  copia  in
archivio. 
  L'autorita' che riceve la  dichiarazione  del  comandante  conserva
l'originale in archivio, rimettendone copia al comandante  del  porto
che ha trasmesso la dichiarazione dell'armatore.  Copie  conformi  di
ambedue le dichiarazioni, firmate dall'ufficiale  rogante  e  con  il
bollo d'ufficio sono consegnate al comandante  arruolato  per  essere
conservate fra i documenti di bordo. 
  Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli
estremi   della   dichiarazione    dell'armatore    sono    trasmessi
telegraficamente  al  comandante  del  porto   dove   deve   avvenire
l'imbarco, l'autorita' che ha effettuato la comunicazione telegrafica
provvede  successivamente  alla  trasmissione  in   originale   della
dichiarazione conservandone copia.