Art. 438. (Arruolamento del comandante) L'autorita' che riceve la dichiarazione dell'armatore prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, conservandone copia in archivio. L'autorita' che riceve la dichiarazione del comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i documenti di bordo. Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore sono trasmessi telegraficamente al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, l'autorita' che ha effettuato la comunicazione telegrafica provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.