(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 439)
                              Art. 439. 
  (Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato) 

 
  Se il marittimo da arruolare non e' in  condizione  di  firmare  il
contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identita' del  marittimo
in  base  al  libretto  di  navigazione,  annota  sul  contratto   la
dichiarazione di accettazione.