(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 232)
                 Art. 232. (Art. 78 del Testo Unico) 
       MACCHINE AGRICOLE TRAINATE ESCLUSI I RIMORCHI AGRICOLI 
       DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 15 Q.LI 

 
  Le macchine agricole trainate, ad eccezione dei  rimorchi  agricoli
di peso complessivo a pieno carico superiore a quindici quintali,  il
cui peso complessivo non sia superiore a quello dal veicolo trattore,
possono non essere muniti di dispositivo di frenatura. 
  I rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico  lino  a  15
quintali, quando il loro peso supera quello della trattrice,  debbono
essere muniti di dispositivo di frenatura di servizio almeno di  tipo
ad inerzia, la cui efficienza deve soddisfare agli  stessi  requisiti
indicati per i rimorchi di autoveicoli al punto 3° dell'art. 188.