Art. 234. (Art. 78 del Testo Unico) EFFICIENZA DELLA FRENATURA DEI TRENI Nei treni costituiti da una trattrice e da una o piu' macchine agricole trainate, l'efficienza della frenatura ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve soddisfare alla seguente relazione: VxV S < 0,18 V + ----- 115 Qualora il dispositivo sia comandato a pedale il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 Kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico deve poter essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata prossima alla massima su un percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 chilometro; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore all'80% di quella indicata nella formula precedente, ne' inferiore al 75% di quella misurata con il freno freddo. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 232, nei treni costituiti da una trattrice agricola e piu' macchine agricole trainate, qualora il peso complessivo dei veicoli trainati sia uguale o inferiore a 110 quintali, il dispositivo di frenatura di servizio deve essere azionabile dalla trattrice ed agire almeno sulle ruote posteriori di ciascun elemento rimorchiato; se il peso complessivo supera i 110 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere di tipo continuo ed automatico o misto ed automatico. L'efficienza del dispositivo di frenatura di servizio non deve essere inferiore a 70% di quella prescritta dalla formula sopra indicata.