(Regolamento-art. 435)
 
                              Art. 435. 
 
  Il tesoriere centrale, i tesorieri provinciali, i percettori e  gli
altri agenti, sotto la loro piu' stretta  responsabilita'  personale,
rifiuteranno il pagamento di qualunque somma  in  forza  di  mandato,
buono od ordine che non sia rivestito delle formalita' prescritte dal
presente regolamento; ed ogni  qualvolta  contravvenissero  a  questo
precetto,  saranno  tenuti   a   risarcire   l'Erario   delle   somme
irregolarmente pagate.