Art. 435. Il tesoriere centrale, i tesorieri provinciali, i percettori e gli altri agenti, sotto la loro piu' stretta responsabilita' personale, rifiuteranno il pagamento di qualunque somma in forza di mandato, buono od ordine che non sia rivestito delle formalita' prescritte dal presente regolamento; ed ogni qualvolta contravvenissero a questo precetto, saranno tenuti a risarcire l'Erario delle somme irregolarmente pagate.