(Regolamento-art. 439)
 
                              Art. 439. 
 
  I  creditori  devono,  alla  presenza  di  chi  paga,  stendere  la
quietanza appiedi dei  mandati,  buoni  ed  ordini,  o  nell'apposita
colonna, apponendovi il proprio nome e cognome. 
 
  Se non possono o non sanno scrivere,  vi  apporranno  un  segno  di
croce  alla  presenza  del  pagatore  e  di  due  testimoni  da   lui
conosciuti, che sottoscriveranno.