Art. 439. I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza appiedi dei mandati, buoni ed ordini, o nell'apposita colonna, apponendovi il proprio nome e cognome. Se non possono o non sanno scrivere, vi apporranno un segno di croce alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.